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Giudici di Pace

L’Ufficio del Giudice di Pace, istituito con la legge n. 374/91, è effettivamente in funzione dal 1° maggio 1995. Il Giudice di Pace, pur non essendo un magistrato togato (di carriera) ma onorario a titolo temporaneo, appartiene all’Ordine giudiziario e costituisce il primo gradino della giurisdizione (c.d. Giudice di prossimità). L’incarico di giudice onorario di pace dura quattro anni ed è rinnovabile soltanto una volta per altri quattro anni. La persona incaricata cessa dalle funzioni di giudice di pace al compimento del 68° anno di età.

Il Giudice di Pace ha sostituito la figura del Giudice Conciliatore, il cui ufficio era gestito dai Comuni sia per quanto riguarda il personale amministrativo sia per i locali, e ne sosteneva tutti i costi. Ha anche alcune competenze che prima venivano svolte dal Pretore, organo dell’ordinamento giurisdizionale italiano soppresso nel 1998 e sostituito, dal 2 giugno 1999, con il Giudice Monocratico di Tribunale.

La legge delega del 14/5/2016 n. 57 e il decreto  legislativo n. 116 del 13/7/2017 per la  riforma organica di tutta la magistratura onoraria, contengono  varie ed importanti innovazioni riguardanti la figura del Giudice di Pace e il relativo Ufficio; alcune sono già in vigore, altre avranno efficacia a decorrere dal 2021 in poi .

Sono in vigore dal 15/8/2017  le disposizioni riguardanti lo status e i criteri per il conferimento dell’incarico di giudice onorario di pace, nonché l’organizzazione degli uffici del Giudice di Pace, tra cui quella che ne attribuisce il coordinamento al Presidente del Tribunale.

Si concretizzerà, invece, nei prossimi anni  l’ampliamento delle competenze del Giudice onorario di pace previsto dal D. Lgs. n. 116/2017. Così come disposto dall’art. 27 del citato D. Lgs., a decorrere dal 31/10/2021, la competenza per valore del Giudice di Pace aumenterà da  € 5.000 a  € 30.000 per le cause relative a beni mobili (c.d. condannatorio) e, da € 20.000 a € 50.000, per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti.

Inoltre, passeranno al Giudice di Pace alcune tipologie di cause attualmente di competenza del Tribunale, quali le procedure esecutive mobiliari e le controversie in materia di  servitù prediale, enfiteusi, possesso, occupazione, invenzione e comunione.

Saranno, altresì, attribuite al Giudice Onorario di Pace, purché di valore non superiore a € 30.000, le cause in materia di usucapione di beni immobili e diritti reali immobiliari, riordinamento della proprietà rurale, accessione e superficie. 

A decorrere dal 31/10/2025 è prevista, poi, l’attribuzione al Giudice di Pace della competenza quasi esclusiva in materia di condominio negli edifici.

Il Giudice di Pace competente per territorio è quello del luogo in cui il convenuto ha la residenza, domicilio o dimora. Nel caso in cui il convenuto non ha nessun recapito in Italia, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore.
In via facoltativa, per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il Giudice di Pace del luogo in cui è sorta l’obbligazione o dove deve essere eseguita l’obbligazione.

Per i ricorsi avverso  sanzioni amministrative (per es. multe per infrazione al codice della strada), è competente il Giudice di Pace della circoscrizione in cui è stata commessa la violazione. 

Comune Giudice di Pace
Andria Andria
Barletta Barletta
Bisceglie Bisceglie
Canosa di Puglia Canosa di Puglia
Corato Corato
Minervino Murge Trani
Molfetta Trani
Ruvo di Puglia Trani
Spinazzola Trani
Terlizzi Trani
Trani Trani

Competenza dipendente dal valore della causa

In base all’art. 7 del codice di procedura civile il Giudice di pace è competente per :

  • le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 10.000 che non sono attribuite per legge  alla competenza di altro organo giudiziario (c.d. condannatorio);
  • le  cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti di valore non superiore a € 25.000.

Competenza esclusiva indipendentemente dal valore della causa

Sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace e a prescindere dal valore:

  • le cause in materia di apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
  • cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilità.

I reati di competenza del Giudice di Pace sono i seguenti (in ordine alfabetico):

  • abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
  • acquisto macchine utensili (art. 15, legge n. 1329/1965);
  • codice della strada, articolo 186, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada";
  • determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);
  • deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, comma 1, c.p.);
  • deviazione di acque e modifica dei luoghi (art. 632 c.p.);
  • diffamazione (art. 595, commi 1 e 2, c.p.);
  • elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957);
  • elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960);
  • furto punibile a querela (art. 626 c.p.);
  • immigrazione, articoli 10-bis , 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
  • inosservanza dell'obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.);
  • invasione terreni o edifici (art. 633, comma 1, c.p.);
  • lesione personale punibile a querela (art. 582, comma 2, c.p.);
  • lesioni personali punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);
  • lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982);
  • materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);
  • minaccia (art. 612, comma 1, c.p.);
  • percosse (art. 581, comma 1, c.p.);
  • polizia, sicurezza, esercizio FFSS e trasporti (D.P.R. n. 753/1980);
  • recipienti semplici ed a pressione, direttive CE (D.Lgs. n. 313/1991);
  • referendum (art. 51, legge n. 352/1970);
  • settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);
  • somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p.);
  • somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.);
  • uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, comma 1, c.p.);
  • usurpazione (art. 631 c.p.).

Le altre competenze attribuite al Giudice di Pace da specifiche disposizioni normative:

  • Opposizione a sanzioni amministrative (le c.d. OSA) prevista dalla legge n. 689/81 ed attribuita in virtù del D. Lgs. n.57 del 30/12/1999. In tale materia, costituita prevalentemente da ricorsi avverso le violazioni al codice della strada, le sanzioni irrogate da autorità amministrative e da opposizione a sanzioni irrogate dal Prefetto in materia di assegni a vuoto, il Giudice di Pace ha competenza fino all’importo di €.15.493 (£.30.000.000); restano escluse quelle irrogate  in materia urbanistica, igiene ambientale, tutela del lavoro e tributaria la cui competenza è devoluta al Tribunale;
  • ricorsi e convalide in materia di espulsione di stranieri, materia attribuita al Giudice di pace dal L. 241/2004 (conv. in legge n. 271/2004);  
  • controversie in materia di previdenza ed assistenza relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni (art. 45 legge 69/2009) 

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